“Sono molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha
legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come
disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore.
Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di
contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro
famiglie.
Con l’Ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la
Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della
precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta
inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm.
La questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo
l’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica
con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già
fatto in concreto con l’ordinanza 413 attualmente vigente.
Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più
restrittivi.
Lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta
osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le
parti potrà essere ulteriormente migliorata”. È il commento del presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano al provvedimento odierno del Tar di Bari, che ha
dichiarato improcedibile la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza
n. 407/2020, avendo rilevato che le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per
contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ora disciplinate da un nuovo
provvedimento, l’ordinanza n. 413/2020.
Come spiega l’Avvocatura regionale: “L’attuale ordinanza 413/2020, ai fini
della riduzione del rischio di diffusione epidemica,
consente infatti - per il primo ciclo di istruzione - la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può
essere imposta la didattica in presenza, e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata.
Il Tar ha considerato che l’ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata.
Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate
dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento”.