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SCUOLA: DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE EMILIANO SULL’ORDINANZA DEL TAR BARI



“Sono molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha

legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come

disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore.

Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di

contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro

famiglie.

Con l’Ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la

Did, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta.

Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della

precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta

inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm.

La questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo

l’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica

con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già

fatto in concreto con l’ordinanza 413 attualmente vigente.

Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più

restrittivi.

Lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta

osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le

parti potrà essere ulteriormente migliorata”. È il commento del presidente della

Regione Puglia Michele Emiliano al provvedimento odierno del Tar di Bari, che ha

dichiarato improcedibile la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza

n. 407/2020, avendo rilevato che le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per

contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ora disciplinate da un nuovo

provvedimento, l’ordinanza n. 413/2020.

Come spiega l’Avvocatura regionale: “L’attuale ordinanza 413/2020, ai fini

della riduzione del rischio di diffusione epidemica,

consente infatti - per il primo ciclo di istruzione - la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può

essere imposta la didattica in presenza, e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata.

Il Tar ha considerato che l’ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata.

Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate

dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento”.

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