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MARTINA FRANCA:ECCO IL CONTENUTO COMPLETO DELLA NUOVA ORDINANZA

Di seguito, il comunicato stampa emesso dal Comune in data 15/11/2020



OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19. SOSPENSIONE MERCATO NON ALIMENTARE DEL 18 NOVEMBRE, CHIUSURA CIMITERO, VILLE AREE GIOCO, DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU ALCUNE AREE PUBBLICHE



I l Sindaco Visti: L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica; Le dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  Le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;  Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;  Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

 Il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  L’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha dichiarato la Puglia come “caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”; Dato atto che  il DPCM del 3 novembre 2020 ha individuato, in funzione del livello di rischio di ogni singola regione, una serie di attività consentite riservando alle autorità locali il potere di emanare provvedimenti più restrittivi al fine di ridurre il rischio di diffusione della pandemia sui rispettivi territori;  i dati, comunicati dall’Asl Taranto per il tramite della Prefettura, sull’andamento della curva epidemiologica sul territorio evidenziano un notevole, progressivo e diffuso aumento del numero di cittadini risultati positivi al Covid – 19 nelle ultime settimane, con una particolare impennata negli ultimi giorni;  l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cittadino rendono necessarie ulteriori e più stringenti misure finalizzate al contenimento del contagio;  nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, indetta dal Prefetto di Taranto l’11 novembre 2020 sui temi dell’emergenza sanitaria, è stata presa in esame, ove ricorrano presupposti legati alla necessità di ridurre al massimo i livelli di rischio del contagio, la possibilità di sospendere per il periodo di 7 giorni, con possibilità di proroga, i mercati settimanali;

Considerato che il mercato cittadino del mercoledì comprende anche la vendita di generi non alimentari e che si svolge su diverse strade e aree cittadine con accessi che non è possibile perimetrare e controllare;  lo stesso, non potendo essere contingentato, crea assembramenti di persone con conseguente mancato mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;  il contagio può realizzarsi anche con contatto con superfici infette e che le aree a gioco e i giardini della Città risultano molto frequentate, soprattutto, da soggetti minorenni privi di dispositivi individuali e che non rispettano il distanziamento di sicurezza; oltre alla mobilità delle persone connessa allo svolgimento delle attività e dei servizi resi possibili dalla normativa nazionale, si rileva sistematicamente sul territorio comunale, da parte di larghe fasce della popolazione, la frequentazione a scopo ricreativo di strade, piazze e, in genere, di luoghi di ritrovo con elevato il rischio di assembramenti e quindi di contagio;  lo stazionamento di persone per ragioni di socialità o, comunque, per ragioni diverse dalla necessità di fruire di beni e di servizi resi possibili dalla normativa nazionale in vigore non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio e comunque non corrispondente all'interesse supremo della tutela della salute pubblica; Ravvisata la urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità e di adottare, quindi, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo agli attrattori che indurrebbero fenomeni di concentrazione di persone; Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustifichino condizioni di eccezionalità tali da adottare misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio della popolazione; Visto l’art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii. Visto lo Statuto Comunale Richiamato l’art. 1 comma 9 del D.L. 33 del 16.5.2020 convertito con modificazioni in L. 74/2020 e l'art. 2 comma 5 e 3 comma 5 del D.P.C.M. del 3.11.2020; Tutto ciò premesso;

ORDINA

per i motivi indicati, al fine di ridurre il rischio di contagio, nella giornata mercoledì 18 novembre 2020 di sospendere, con possibilità di proroga, il mercato cittadino di vendita di generi non alimentari; che da lunedì 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre resteranno chiusi e non fruibili ville e aree gioco, ivi compresa l’area pic nic della Riserva Naturale Orientata del “Bosco delle Pianelle”; che da lunedì 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre resterà chiuso il Cimitero comunale, fatte salve le operazioni urgenti e di tumulazione ed estumulazione con la presenza di un numero limitato di familiari; da lunedì 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre sono vietati la permanenza e lo stazionamento di persone (non il transito pedonale o veicolare) non motivati da ragioni di stretta necessità legate allo svolgimento o alla fruizione delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente: sul territorio nel Centro Storico (area ricompresa ambo i lati di via Paisiello, Via Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le aree pubbliche ricadenti all’interno di detto perimetro) nonché in Piazza Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Motolese, via Montegrappa, Piazza Marconi, Via e Vico II Trieste;

PRECISA

che le attività di ristorazione sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore 5.00 alle ore 22.00 con modalità di asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle immediate adiacenze; nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente; che resta consentito il passeggio anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento;

RAMMENTA

l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM; che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale se non per i motivi previsti dal DPCM vigente;

AVVERTE

Che l’inosservanza della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. N. 83/2020 l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/) ;

DISPONE

di inviare copia ai Dirigenti dei Settori III e IV per gli adempimenti di propria competenza di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine;

La presente Ordinanza viene notificata • Al Commissariato di P.S.; • Al Comando Compagnia Carabinieri; • Al Comando Guardia di Finanza; • Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; • Al Comando della Polizia Locale • Al Prefetto della Provincia di Taranto; • Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile; • Alla Provincia di Taranto; • Al Direttore Generale ASL Taranto; • Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca; • Alle associazioni di categoria degli esercenti dei mercati; • Alla Monteco srl ;

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034; entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.


Il Sindaco, Francesco Ancona




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