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COMUNE DI MARTINA FRANCA: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELDIFFONDERSI DEL COVID - 19

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 5.00 E ALTRE MISURE



I L S I N D A C O

Viste:

le dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”

Il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha dichiarato la Puglia come “caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020 con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta fino al 3 dicembre 2020;

Dato atto che

il DPCM del 3 novembre 2020 ha individuato, in funzione del livello di rischio di ogni singola Regione, una serie di attività consentite riservando alle autorità locali il potere di emanare provvedimenti più restrittivi al fine di ridurre il rischio di diffusione della pandemia sui rispettivi territori;

i dati, comunicati dall’Asl Taranto per il tramite della Prefettura, sull’andamento della curva epidemiologica sul territorio evidenziano un notevole, progressivo e diffuso aumento del numero di cittadini risultati positivi al Covid – 19 nelle ultime settimane;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cittadino, rendono necessarie ulteriori e più stringenti misure finalizzate al contenimento del contagio;

l’Ufficio Comunale di Protezione Civile, alla presenza del Distretto Socio-Sanitario, nella riunione del 24 novembre 2020 in video conferenza, ha ravvisato la necessità di porre in essere provvedimenti utili a limitare la circolazione delle persone, soprattutto nelle ore serali, quando sono stati riscontrati fenomeni di aggregazione su aree pubbliche e private sull’intero territorio comunale; Rilevato che per fronteggiare l’epidemia in corso e favorire l’interruzione della catena di trasmissione dei contagi, l’Amministrazione comunale ha posto in essere una serie di atti, fra cui:

l’ordinanza sindacale n. 50/2020 con cui è stata fissata la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h 24 di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale per evitare, a seguito della chiusura del bar e dei ristoranti alle 18.00 come previsto dal Dpcm del 24/10/2020, il determinarsi di una convergenza dell’utenza verso i distributori automatici h24 con l’aggravamento del rischio di assembramenti;

l’ordinanza sindacale n. 56/2020 con la quale è stato sospeso il mercato dei generi non alimentari per mercoledì 18 novembre; sono stati chiusi e resi non fruibili ville e aree gioco e il Cimitero comunale dal 16 al 30 novembre; è stata vietata la permanenza e lo stazionamento di persone (non il transito pedonale o veicolare) nel Centro Storico e in altre Piazze e Strade cittadine al fine di ridurre il rischio di assembramento;

la Delibera di Giunta n. 320/2020 che ha individuato e messo a disposizione dell’Asl il nuovo Foro Boario sito in località Ortolini quale luogo idoneo e sicuro per effettuare tamponi con modalità drive-through (la possibilità, cioè, di effettuare il tampone direttamente in auto) da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl;  la Delibera di Giunta n. 332/2020 con cui si è dato mandato al Dirigente Responsabile della Protezione Civile di attivare convenzioni con i laboratori autorizzati, per la somministrazione gratuita e su base volontaria, in caso di contatti stretti o semplici contatti con persone risultate positive al COVID-19, di test antigenici rapidi al personale del Comune di Martina Franca sulla base delle indicazioni del Medico Competente; al personale della scuole comunali, agli studenti e ai loro congiunti in età scolare sulla base dell'indicazione dei Dirigenti Scolastici; ai volontari della protezione civile sulla base delle indicazioni del Responsabile della Protezione Civile Comunale; Considerato che oltre alla mobilità delle persone connessa allo svolgimento delle attività e dei servizi resi possibili dalla normativa vigente si rileva, sul territorio comunale, da parte di larghe fasce della popolazione, la frequentazione a scopo ricreativo di strade, piazze e, in genere, di luoghi di ritrovo con elevazione del rischio di assembramenti e quindi di contagio;

lo stazionamento di persone per ragioni di socialità o, comunque, per ragioni diverse dalla necessità di fruire di beni e di servizi resi possibili dalla normativa in vigore non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio e comunque non corrispondente all'interesse supremo della tutela della salute pubblica; Ravvisata la urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità e di adottare, quindi, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo agli attrattori che indurrebbero fenomeni di concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane; Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustifichino condizioni di eccezionalità tali da adottare misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio della popolazione; Visto l’art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii. Visto lo Statuto Comunale Richiamato l’art. 1 comma 9 del D.L. 33 del 16.5.2020 convertito con modificazioni in L. 74/2020 e l'art. 2 comma 5 e 3 comma 5 del D.P.C.M. del 3.11.2020; Tutto ciò premesso e per i motivi sopra indicati, O R D I N A quanto segue:

dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale. Restano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità, nei limiti previsti dalla presente ordinanza;

dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente per il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fornelli pronti, focaccerie, pizzerie e simili…) è vietato il servizio di vendita per asporto. Resta consentito sino alle ore 00.00 il servizio di ristorazione a domicilio;  dalle ore 5.00 alle ore 19.00 è vietata la permanenza o lo stazionamento di persone su strade, piazze e aree pubbliche o private aperte al pubblico di tutto il territorio cittadino, salvo se motivati da ragioni di stretta necessità o legate allo svolgimento o alla fruizione dei servizi consentiti dalla normativa vigente sul territorio nei limiti previsti dalla presente ordinanza; dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente sono sospese tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie. Restano consentite dalle ore 19.00 tutte le attività che non comportino la presenza di clientela;

dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente sono sospese le attività artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie e parafarmacie e carburanti. Restano consentite, purché non comportino contatto con o accesso della clientela, la preparazione dei prodotti, la pulizia, il carico e scarico delle merci e quant’altro necessario al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività negli orari consentiti; dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente è vietata l’attività di vendita in tutti i distributori automatici h 24 di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, con esclusione degli impianti per il trattamento e vendita delle acque, comunemente denominati “Case dell’acqua”. Restano consentite, purché non comportino contatto con o accesso della clientela, la preparazione dei prodotti, la pulizia, il carico e scarico delle merci e quant’altro necessario al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività negli orari consentiti. Le suddette disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale a partire da venerdì 27 novembre e fino a tutto giovedì 3 dicembre. PRECISA che restano ferme le prescrizioni di cui all’art. 1 c. 3 del DPCM 3/11/2020 per cui:

dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono esclusivamente consentiti gli spostamenti motivati per motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di salute e di necessità;

è in ogni caso fortemente raccomandato per le restanti ore della giornata non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi RAMMENTA

che resta in vigore l’ordinanza n. 56/2020 con la quale sono stati chiusi e resi non fruibili ville e aree gioco e il Cimitero comunale dal 16 al 30 novembre;

l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;

che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

che è fortemente raccomandato nella restante parte della giornata non uscire se non per le motivazioni sopra riportate;

il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale se non per i motivi previsti dal DPCM vigente AVVERTE Che l’inosservanza della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. N. 83/2020 l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/) D I S P O N E di inviare copia a tutti i Dirigenti Comunali per gli adempimenti di propria competenza

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine La presente Ordinanza viene notificata

Al Commissariato di P.S.;

Al Comando Compagnia Carabinieri;

Al Comando Guardia di Finanza;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Al Comando della Polizia Locale

Al Prefetto della Provincia di Taranto;

Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile;

Alla Provincia di Taranto;

Al Direttore Generale ASL Taranto;

Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;

Alle associazioni di categoria

Agli Ordini Professionali C O M U N I C A Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

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